(1) La qualità dei prodotti agricoli e alimentari è garantita attraverso un programma aperto di controllo della qualità.
(2) Il programma di controllo per ogni categoria di prodotti è eseguito da un organismo di controllo indipendente e accreditato, incaricato dall'associazione, organizzazione o dal consorzio dei produttori della rispettiva categoria, abilitato a eseguire i controlli secondo le vigenti norme europee. Il programma di controllo è attuato in osservanza dei disciplinari previsti per le varie categorie di prodotti.
(3) Il programma di controllo della qualità è aperto a tutti i prodotti realizzati nell'Unione Europea, indipendentemente dalla loro origine, a condizione che essi rispettino le condizioni e i criteri stabiliti.
(4) Sono riconosciuti i risultati di controlli comparabili effettuati in altri Stati membri.