(1) Gli effetti della presente legge decorrono dal giorno della pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige dell'avviso dell'esame positivo da parte della Commissione europea ai sensi degli articoli 87 e 88 del Trattato che istituisce la Comunità europea.11)
(2) La Provincia autonoma di Bolzano trasmette annualmente alla Commissione europea, secondo le disposizioni degli orientamenti comunitari, una relazione riguardante le informazioni su tutte le misure inerenti le iniziative di cui all'articolo 11.
La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.
Allegato A(Articolo 3, comma 1) 12)