Pubblicata nel B.U. del 17 maggio 1988, n. 22.
La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.
Gli artt. 7, 8 e 11 sono stati abrogati dall'art. 24, comma 2, lettera hhh), della L.P. 10 agosto 1995, n. 16.