(1) Ove gli affari relativi all'amministrazione del patrimonio non vengano ripartiti ai sensi dell'articolo 52, terzo comma, del D.P.R. 670/1972, il Presidente della giunta provinciale può delegare ad un assessore, anche supplente, oppure a funzionari dirigenti secondo il vigentr ordinamento degli uffici provinciali, l'esercizio, in tutto o in parte, delle funzioni attribuitegli dalla presente legge.