(1) La Giunta provinciale può acquisire, per sede di uffici e servizi dell'amministrazione provinciale, edifici e pertinenze in fase di costruzione per un prezzo definito, in base ad analitico progetto tecnico e perizia di spesa. In tal caso deve essere acquisito il parere tecnico-amministrativo ed economico di cui alla legge provinciale 21 ottobre 1992, n. 38, ed accertata la conformità dell'opera agli strumenti urbanistici della zona. 8)
(2) Il pagamento del corrispettivo convenuto avviene come segue:
(3)9)
(4) La ditta venditrice è tenuta a fornire idonee garanzie, ragguagliate alla parte dell'opera ancora da realizzare.
(5) Per garantire un'esecuzione dei lavori a regola d'arte l'amministrazione nomina un tecnico con il compito di verificare la qualità dei lavori e la loro rispondenza con il progetto, nonché di accertare l'avanzamento dei lavori per la liquidazione di eventuali anticipazioni di cui al secondo comma del presente articolo. 10)
(1) Nelle zone destinate dai piani urbanistici comunali ad opere ed impianti di interesse pubblico resta ferma la facoltà di acquistare, a titolo oneroso, edifici esistenti o costruendi o trasformandi, compreso l'ampliamento, dal proprietario dell'immobile, nonché le relative aree di pertinenza, anche in deroga alla normativa vigente sull'espropriazione per causa di utilità pubblica e all'articolo 16 della legge provinicale 31 agosto 1997, n. 13.