Pubblicata nel B.U. 19 agosto 1986, n. 35.
(1) Il versamento delle annualità di contributo ai sensi del secondo comma dell'articolo precedente, a favore degli enti beneficiari avrà luogo in unica soluzione entro il 30 giugno di ogni anno.
(2) Qualora gli enti beneficiari cedano irrevocabilmente alla Cassa depositi e prestiti i contributi di cui al secondo comma dell'articolo precedente, la Provincia provvede al versamento degli stessi direttamente alla Cassa depositi e prestiti alle scadenze del 30 giugno e del 31 dicembre di ogni anno. 7)
Il secondo comma è stato sostituito dall'art. 10, quinto comma, della L.P. 22 marzo 1988, n. 9, e successivamente modificato dall'art. 12 della L.P. 13 marzo 1995, n. 5.