Pubblicato nel B.U. 22 luglio 2003, n. 29.
(1) Le seguenti attività devono elaborare un sistema scritto d'autocontrollo in forma semplificata, che deve essere modificato se subentrano dei cambiamenti nei processi produttivi:
(2) La forma della documentazione può essere liberamente scelta dal responsabile, su richiesta, deve essere messa a disposizione degli organi di controllo e comprende:
(3) La frequenza della sorveglianza dei punti critici identificati è da stabilire in modo tale da evitare, per quanto possibile, il superamento dei limiti critici stabiliti e da permettere la tempestiva adozione delle relative misure correttive. La forma della registrazione può essere liberamente scelta dal responsabile.
(4) Le industrie alimentari che svolgono le attività di