Pubblicato nel B.U. 20 maggio 2003, n. 20.
(1) È soppresso ai sensi e per gli effetti della lettera a) del comma 3 dell'articolo 1 della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, e successive modifiche, il Comitato provinciale per la vitivinicoltura istituito con l'articolo 2 della legge provinciale 30 marzo 1988, n.12. Le funzioni ad esso attribuite sono esercitate dal direttore della Ripartizione provinciale Agricoltura.
Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Il D.P.P. 7 aprile 2003, n. 10, è stato abrogato dall'art. 24, comma 1, del D.P.P. 26 settembre 2008, n. 52, eccezione fatta per l'articolo 27.