Pubblicato nel B.U. 4 agosto 1992, n. 32.
(1) Sono ammessi alla scuola di podologi, ai sensi e nei limiti di cui all'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, e del decreto del Ministro della Sanità 26 gennaio 1988, n. 30, i cittadini che:
(2) I candidati residenti in provincia di Bolzano hanno la precedenza nell'ammissione.
(3) I documenti da allegare alla domanda di ammissione al corso sono elencati nel bando d'istituzione di ogni singolo corso.