(1) I consigli di circolo o di istituto o i consigli di biblioteca, stabiliscono l'orario settimanale di servizio del direttore di biblioteca e dei suoi collaboratori, atto a garantire il funzionamento delle biblioteche scolastiche, delle biblioteche interscolastiche, delle biblioteche di grandi scuole e dei servizi bibliotecari consorziati.
(2) Ogni scuola può nominare un collaboratore del direttore di biblioteca per ogni gruppo intero o frazione di dieci classi della scuola stessa.
(3) Qualora l'incarico conferito al direttore di biblioteca e ai collaboratori comporti un orario di servizio che risulti aggiuntivo rispetto a quello d'obbligo, al direttore e ai collaboratori sono corrisposte le seguenti indennità ragguagliate al compenso per lavoro straordinario:
- a) al direttore di biblioteca, in servizio presso scuole di istruzione secondaria di primo e secondo grado, possono essere liquidate, solo per le ore prestate in eccedenza alle diciotto ore settimanali, un massimo di ulteriori sei ore settimanali, per complessive 240 ore annue;
- b) a ciascun collaboratore del direttore di biblioteca, in servizio presso scuole di istruzione secondaria di primo e secondo grado possono essere liquidate, solo per le ore prestate in eccedenza alle diciotto ore settimanali, un massimo di ulteriori quattro ore settimanali, per complessive 160 ore annue;
- c) al direttore di biblioteca e a ciascun collaboratore, in servizio presso scuole di istruzione primaria, possono essere liquidate, solo per le ore prestate in eccedenza alle ventiquattro ore settimanali, un massimo di ulteriori tre ore settimanali, per complessive 120 ore annue.
(4) L'entità oraria delle indennità spettanti al direttore e ai suoi collaboratori è calcolata sulla base dei parametri contemplati dall'articolo 88 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417.