(1) La preparazione, il confezionamento, la distribuzione e il servizio a tavola di alimenti e bevande rientrano nei programmi didattico-formativi delle scuole provinciali alberghiere.
(2) Dell'ambito di tali programmi, e nei limiti delle disponibilità degli alimenti e delle bevande oggetto delle esercitazioni pratiche, sono ammessi al consumo gratuito dei medesimi:
- a) i partecipanti agli esami di fine apprendistato, di qualificazione professionale, e di maestro artigiano (esaminandi e loro familiari, esaminatori, osservatori);
- b) gli invitati in occasione di speciali ricorrenze o manifestazioni indette dalla scuola: festa natalizia, cerimonia di consegna dei diplomi, giornate gastronomiche tipiche, gare di bravura tra gli allievi;
- c) scolaresche e loro accompagnatori in visita alla scuola, ai fini dell' approfondimento delle scelte professionali;
- d) esperti e conferenzieri chiamati a tenere lezioni o relazioni nell' ambito dei corsi, delle attività didattico-formative o di programmazione indette dalla scuola;
- e) altre persone presenti nella scuola, per motivi di servizio, di lavoro o di consulenza.
(3) Nell'ambito dei programmi didattico-formativi, e di intesa con la direzione della scuola, possono essere ammessi a consumare i pasti, al prezzo di costo degli alimenti e bevande somministrate:
- a) gli ispettori, direttori ed insegnanti delle scuole di formazione professionale;
- b) gli ex allievi ed i partecipanti a visite guidate nella scuola, per finalità di formazione o di qualificazione professionale;
- c) i partecipanti a pranzi ufficiali o manifestazioni promozionali o di rappresentanza, indetti da membri della Giunta provinciale, con oneri a carico dell' amministrazione.
(4) Nell'ambito dei programmi didattico-formativi, e d'intesa con la direzione della scuola, possono essere somministrati alimenti e bevande a richiesta di terzi, dietro pagamento del corrispettivo da concordarsi con la direzione della scuola, in misura non inferiore al prezzo di costo degli alimenti e bevande impiegati, maggiorata dal 30% al 100%, a seconda dell'incidenza delle spese generali.
(5) Sono fatte salve le esenzioni e le rette per vitto disposte in favore delle categorie di persone indicate nell'articolo 3 del regolamento approvato con decreto del Presidente della giunta provinciale 20 febbraio 1974, n. 15.