Pubblicato nel B.U. 4 luglio 1978, n. 33.
(1) Fino a quando la Provincia non abbia provveduto con propria legge alla disciplina definitiva dell'organizzazione e dello sviluppo della montagna, si applicano per l'attuazione delle finalità enunciate agli articoli 1 e 2 della legge 3 dicembre 1971, n. 1102, le norme del presente testo unico.