(1) Il Consiglio di Amministrazione, composto da un minimo di cinque ad un massimo di nove membri, viene eletto dall'Assemblea per una durata di quattro anni.
(2) Il Direttore ed il rappresentante del Comitato Scientifico partecipano alle sedute del Consiglio di Amministrazione, senza diritto di voto.
(3) Il Consiglio di Amministrazione è l'organo direttivo dell'Accademia. Ad esso competono gli atti dell'ordinaria e straordinaria amministrazione. Delibera le linee guida in tema di assetto scientifico e gestionale; in tal senso adotta gli atti a ciò corrispondenti, ed in particolare delibera i piani annuali e pluriennali ed il bilancio preventivo.
(4) Il Consiglio di Amministrazione delibera inoltre:
- - l' acquisto e l'alienazione di immobili e di diritti reali; la costituzione di ipoteche e di altri diritti di garanzia gravanti sui beni citati;
- - l' assunzione di personale al di fuori dell'organigramma già approvato dallo stesso Consiglio;
- - l' accensione di prestiti bancari, in particolare mutui, qualora l'importo superi il limite stabilito dal Consiglio di Amministrazione per le competenze del direttore;
- - altri atti giuridici e attività per i quali il Consiglio di Amministrazione si sia precedentemente riservata l' approvazione.
(5) Il Consiglio si riunisce nella sede della società o altrove nel territorio della provincia, ogni qual volta il Presidente lo ritenga necessario, oppure quando lo richieda per iscritto la maggioranza dei membri del Consiglio di Amministrazione o del Collegio sindacale.
(6) La convocazione del Consiglio di Amministrazione viene effettuata per iscritto dal Presidente, di norma almeno cinque giorni prima della data della seduta, indicando ordine del giorno, il luogo, il giorno e l'ora della riunione. L'inserimento di nuovi punti nell'ordine del giorno, presentati a voce all'inizio della seduta, è consentito previa approvazione di tutti i presenti.
(7) Il Consiglio di Amministrazione delibera a maggioranza dei presenti.
(8) Alla scadenza del mandato il Consiglio di Amministrazione rimane in carica per l'ordinaria amministrazione. La nomina di un nuovo Consiglio deve essere effettuata nella prima riunione dell'Assemblea successiva a tale scadenza.
(9) Se, per dimissioni o per altre cause, viene a mancare la metà o più dei consiglieri, si intende decaduto l'intero Consiglio. In tal caso si procede immediatamente alla convocazione dell'Assemblea, la quale elegge un nuovo Consiglio di Amministrazione.
(10) Il Consiglio di Amministrazione delega al Direttore competenze relative all'ordinaria amministrazione, comprensive del diritto di rappresentanza e della firma sociale ad essa connesse.