Sentenza del 10 gennaio 2008, n. 2; Pres. Rossi Dordi, Est. Falk Ebner
Nelle procedure di gara per l'aggiudicazione di appalti pubblici la verifica dei conteggi dell'offerta più vantaggiosa è operazione sostanzialmente diversa da quella per la verifica di anomalia. Invero, mentre la prima è un semplice e rapido atto materiale avente lo scopo di accertare che non sussistano errori di calcolo nel conteggio dell'offerta presentata dalla ditta vincitrice, la procedura di verifica dell'anomalia dell'offerta ai sensi dell'art. 52 L.P. 17 giugno 1998 n. 6 costituisce un vero e proprio subprocedimento che si svolge all'interno della procedura di gara, con il fine di valutare le analisi, i prezzi e le giustificazioni fornite dalle ditte le cui offerte siano state giudicate anomale in base ai criteri di calcolo matematici.
L'attività svolta dalla commissione tecnica di valutazione comparativa delle offerte presentate nell'ambito di una gara pubblica dà luogo ad un giudizio di discrezionalità tecnica, caratterizzato dalla complessità delle discipline specialistiche di riferimento e dall'opinabilità dell'esito della valutazione, che pertanto sfugge al sindacato del giudice amministrativo in sede di legittimità, laddove non vengano in rilievo indici sintomatici del non corretto esercizio del potere ed in particolare: difetto di motivazione, illogicità manifesta, erroneità dei presupposti di fatto, incoerenza della procedura valutativa e dei relativi esiti. Se peraltro il giudizio tecnico si forma non solo in seguito all'applicazione di regole strettamente tecnico-scientifiche, ma è anche frutto di valutazioni e/o opinioni, esso è sottratto alla sindacabilità del giudice amministrativo, in quanto riguardante scelte riconducibili al merito amministrativo, con la conseguenza che il sindacato giurisdizionale è necessariamente limitato alla verifica della logicità, della congruità e della ragionevolezza del giudizio, nonché alla correttezza della motivazione.
In tema di appalto di opere pubbliche, il criterio contenuto nel bando, relativo alla forma, completezza e chiarezza della documentazione prodotta a corredo dell'offerta tecnica, non è da considerarsi arbitrario, in quanto utile strumento di valutazione dell'offerta stessa anche sotto il profilo delle modalità di presentazione (come gli strumenti grafici c.d. rendering) ai fini di un più completo giudizio da parte della commissione tecnica di gara.
L'art. 39 L.P. 17 giugno 1998 n. 6 non elenca un numerus clausus di criteri per la determinazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ma ha natura meramente indicativa ed esemplificativa, rinviando ripetutamente ad ulteriori criteri, non elencati, da individuarsi e da stabilirsi in base al tipo di lavoro oggetto di appalto. È quindi lasciata ampia libertà in capo all'amministrazione, che può discrezionalmente individuare e fissare i criteri di valutazione che ritiene più confacenti al lavoro da realizzare. L'unico criterio necessario è il prezzo, mentre gli altri elementi previsti dalla legge hanno natura chiaramente indicativa, non avendo la norma introdotto alcun tipo di gerarchia tra i criteri elencati, con conseguente impossibilità di stabilire una gradazione tra elementi eventuali e non necessari.
L'art. 1 del D.P.R. 25 gennaio 2000 n. 34 – che approva il regolamento sull'istituzione del sistema di qualificazione per gli esecutori di lavori pubblici – non si applica in provincia di Bolzano, in forza della sentenza della Corte Costituzionale n. 302 del 23 settembre 2003, la quale ha affermato che la Provincia autonoma di Bolzano non è compresa tra i destinatari del citato regolamento secondo l'espressa previsione ed elencazione che ne fa l'art. 2 co. 2 lett. a) della L. n. 109 dell'11 febbraio 1994. Consegue da ciò che la Provincia autonoma può liberamente disciplinare i requisiti di ammissione delle imprese alle gare d'appalto, nel rispetto della Costituzione (in particolare, del principio della libera concorrenza), dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e degli obblighi internazionali.