Ciò premesso, il giudice a quo dubitava che tali disposizioni fossero compatibili con le sopra citate norme costituzionali, ossia con il riconoscimento del valore preminente della persona umana (art. 2), col principio di eguaglianza e di non discriminazione (art. 3), nonché col favore verso l'accesso alla proprietà privata dell'abitazione (artt. 42 e 47).
Nel merito l'interveniente osservava che la norma impugnata era giustificata dall'art. 15 Statuto cit., adottante il criterio della proporzionale etnica in materia assistenziale, in cui è compresa anche quella relativa alle case popolari.
Per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE