(1) I verificatori già riconosciuti dai competenti ministeri come soggetti abilitati non devono possedere ulteriori requisiti.
(2) I verificatori che eseguono le verifiche periodiche ai sensi delle disposizioni di cui all’articolo 5, comma 1, lettere b) e c), devono essere in possesso dei seguenti ulteriori requisiti:
(3) La Ripartizione provinciale Lavoro ha la facoltà di controllare, anche tramite soggetto all’uopo delegato, la sussistenza e la permanenza nel tempo dei requisiti suindicati.
(4) Le verifiche periodiche di attrezzature, impianti o insiemi di impianti o di loro parti, destinati ad essere usati, venduti, noleggiati o prestati fuori dal territorio provinciale, devono essere affidate a soggetti abilitati dai competenti ministeri.