Sentenza del 30 marzo 2004, n. 175; Pres. Mosna, Est. Pantozzi Lerjefors
Sono legittimati all'impugnativa degli atti espropriativi non solo i proprietari dei beni espropriandi, ma tutti i soggetti i quali, pur non essendo direttamente destinatari dei provvedimenti, siano portatori di interessi personali qualificati, quali i possessori o i detentori dei beni.
Il decreto di stima per conguaglio di un immobile oggetto di esproprio, che costituisce presupposto necessario per l'intimazione alla restituzione dell'importo corrisposto in eccedenza, deve ritenersi immediatamente lesivo della sfera giuridica dell'interessato e, di conseguenza, va impugnato nel prescritto termine decadenziale di 60 gg. dalla sua notificazione.
L'errore può essere riconosciuto scusabile (tale cioè da consentire la remissione in termine per l'impugnazione di un atto) quando trae origine da obiettive incertezze o difficoltà di interpretazione delle norme, dalla novità della questione, dall'oscillazione della giurisprudenza o da errori imputabili all'ufficiale giudiziario.
Non possono farsi valere, nei confronti dell'atto conclusivo del procedimento, vizi risalenti ad un presupposto e preclusivo atto emesso nel corso del procedimento medesimo, quando quest'ultimo sia immediatamente lesivo e perciò autonomamente impugnabile.
Mentre i termini per l'inizio dei lavori e delle procedure espropriative hanno natura ordinatoria e sollecitatoria, sono invece da considerarsi perentori i termini finali sia per il completamento dei lavori sia per la conclusione della procedura espropriativa, con la conseguenza che questi ultimi, se non osservati, comportano l'inefficacia della dichiarazione di pubblica utilità. Ciò appare più conforme all'art. 42 co. 3 della Costituzione, a maggior tutela del privato i cui beni espropriabili rimarrebbero altrimenti, di fronte al potere discrezionale della P.A., in stato di soggezione a tempo indeterminato. È quindi illegittimo, a norma dell'art. 5 co. 6 L.P. 15 aprile 1991 n. 10, il decreto definitivo di esproprio adottato dopo la scadenza del termine per il completamento della procedura espropriativa fissato nel presupposto atto dichiarativo della pubblica utilità.