(1) La domanda di accertamento tecnico-sanitario per il conseguimento dei benefici previsti dall'articolo 109 della legge provinciale 3 luglio 1959, n. 6, come modificato dall'articolo 42 della legge provinciale 21 febbraio 1972, n. 4, va presentata, anche a mezzo di lettera raccomandata, all'intendenza scolastica di appartenenza entro il termine perentorio di sei mesi dal sorgere dell'evento dannoso che ha causato la menomazione dell'integrità fisica, ovvero dalla data in cui si è verificata la menomazione dell'integrità fisica in conseguenza dell'infermità o della lesione già riconosciuta dipendente da cause di servizio.
(2) Nella domanda sono specificatamente indicate la natura dell'infermità, ferita o lesione per la quale si chiede di farne accertare l'eventuale dipendenza da causa di servizio, le circostanze che vi condussero, le cause che la produssero e le conseguenze sull'integrità fisica. La domanda deve essere corredata della documentazione indicata all'articolo 4, comma 2, del presente allegato.
(3) Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano anche quando la menomazione dell'integrità fisica si è manifestata dopo la cessazione del rapporto d'impiego, entro il termine previsto al comma 1.
(4) La domanda può essere proposta negli stessi termini anche dagli eredi legittimari del/la dipendente o del/la pensionato/a deceduto/a.
(5) Dal verbale della commissione medico-legale deve risultare:
- l'avvenuto accertamento della dipendenza dell'infermità del/la dipendente da causa esclusiva oppure da concausa necessaria e preponderante di servizio;
- l'inabilità temporanea al servizio;
- l'inabilità permanente, parziale o totale, al servizio;
- il grado di menomazione dell'integrità fisica con contestuale eventuale ascrizione dell'infermità o lesione contratta dal/la dipendente ad una delle categorie di cui alle tabelle A) e B) annesse alla legge 18 marzo 1968, n. 313, e successive modifiche, in materia di pensioni di guerra.