(1) Al fine di compensare lo specifico impegno di tutto il personale per l'efficace attuazione dell'autonomia e degli altri processi innovatori in atto nell'istituzione scolastica, sono corrisposti il compenso individuale accessorio e il salario di produttività previsti dai commi seguenti.
(2) A decorrere dal 1° luglio 1999, al personale docente ed educativo con contratto a tempo indeterminato e al personale docente ed educativo con contratto a tempo determinato che sia in possesso dei requisiti per la corresponsione della retribuzione estiva previsti dall'articolo 28, comma 2, è corrisposto un compenso individuale accessorio di 49,60 euro mensili lorde in ragione di tante mensilità per quanti sono i mesi di servizio effettivamente prestato o situazioni di stato assimilate al servizio. Per il personale con contratto a tempo determinato che abbia rinunciato o che rinunci a svolgere le maggiori prestazioni continua comunque ad applicarsi la vigente normativa statale in merito a tale compenso accessorio. 8)
(3) Il fondo destinato al premio di produttività dall’anno scolastico 2022/2023 è fissato al netto dei contributi previdenziali, in euro 4.900.000,00 annui. 9)
(4) Il fondo destinato al premio di produttività è ripartito tra le singole scuole dei gruppi linguistici sulla base di criteri definiti con le organizzazioni sindacali in sede di contrattazione decentrata con le tre Direzioni istruzione e formazione. Questo contratto decentrato contempla che
- per l’assegnazione di tale premio non è previsto alcun importo di base o importo massimo e che questo può essere assegnato anche soltanto a un numero limitato di docenti;
- il premio è attribuibile al personale docente con contratto a tempo indeterminato e determinato, compreso il personale utilizzato dalla Provincia o comandato ad enti dipendenti dalla Provincia stessa, salvo che il premio di produttività sia già compreso in un’altra indennità. 10)
(5) Il/la dirigente scolastico/a attribuisce i premi di produttività al personale docente sulla base dei criteri concordati nel contratto integrativo di istituto con l’obiettivo di premiare l’impegno individuale o le attività o le prestazioni effettivamente svolte nel corso dell’anno scolastico. Tale contratto deve tenere conto del fatto, che per l’assegnazione di tale premio non è previsto alcun importo di base o importo massimo e che questo può essere assegnato anche a un numero limitato di docenti. In caso di mancata stipulazione del contratto integrativo di istituto, i criteri sono definiti in sede di contrattazione decentrata a livello di singola Direzione istruzione e formazione. 11)
(6) Il premio di produttività di cui al comma 4 può essere negato o ridotto in caso di non sufficiente produttività portata a conoscenza del personale interessato per iscritto nel corso dell'anno scolastico o in caso di sanzioni disciplinari. Il relativo provvedimento è adottato su parere conforme del Comitato di valutazione di cui all'articolo 5 della legge provinciale 18 ottobre 1995, n. 20.
(7) 12)
(8) I premi di produttività vengono corrisposti al personale interessato in un’unica soluzione nel mese di luglio o di agosto. 13)
Vedi anche l'art. 3 del Primo accordo stralcio 28 febbraio 2023.
L'art. 27, comma 3, è stato così sostituito dall'art. 4, comma 1, del Primo accordo stralcio 28 febbraio 2023.
L'art. 27, comma 4, è stato così sostituito dall'art. 4, comma 1, del Primo accordo stralcio 28 febbraio 2023.
L'art. 27, comma 5, è stato così sostituito dall'art. 4, comma 1, del Primo accordo stralcio 28 febbraio 2023.
L'art. 27, comma 7, è stato abrogato a decorrere dal 1° gennaio 2022, dall'art. 4, comma 3, del Primo accordo stralcio 28 febbraio 2023.
L'art. 27, comma 8, è stato così sostituito dall'art. 4, comma 1, del Primo accordo stralcio 28 febbraio 2023.