Pubblicata nel Supp. n. 1 al B.U. 29 giugno 2010, n. 26.
(1) Entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Giunta provinciale, sentito il Consiglio dei comuni, approva il programma per l’orientamento dei consumi e l’educazione alimentare, di seguito definito “programma”.
(2) Il programma, avente durata triennale, provvede a: