Pubblicata nel Supp. n. 1 al B.U. 29 giugno 2010, n. 26.
(1) Gli effetti della presente legge e del programma previsto all’articolo 4 sono sospesi fino all’avvenuta pubblicazione della comunicazione dell’esito positivo dell’esame di compatibilità da parte della Commissione europea ai sensi degli articoli 87 e 88 del trattato della CE. La presente legge e il programma di cui all’articolo 4 vengono applicati comunque non prima del 1° gennaio 2011.
La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.