(1) Alla copertura della spesa per gli interventi a carico dell’esercizio 2010, derivanti dalla presente legge, si fa fronte con le quote di stanziamento ancora disponibili sulle UPB 25105 e 25210 del bilancio provinciale 2010, autorizzate per gli interventi di cui alla legge provinciale abrogata dall’articolo 36, lettera b).
(2) La spesa a carico dei successivi esercizi finanziari è stabilita con la legge finanziaria annuale.