(1) Dopo la lettera e) del comma 1 dell’articolo 18-bis della legge provinciale 25 luglio 1970, n. 16, è aggiunta la seguente lettera:“f) la gestione dei flussi turistici nei territori soggetti a tutela, la realizzazione di sentieri tematici e naturalistico-didattici e gli interventi di sensibilizzazione in materia di tutela della natura e del paesaggio nonché della cultura edilizia.”