(1) Non si considera raccolta il rinvenimento accidentale sul terreno di singoli minerali e fossili.
(2) Nell’estrazione di minerali e fossili è consentito l’impiego della comune attrezzatura costituita da mazze o martelli fino a cinque chilogrammi, scalpelli fino a 40 centimetri, badili, piccozze ed altri mezzi manuali. L’impiego di macchine perforatrici di qualsiasi tipo, materiali esplosivi e leve idrauliche deve essere autorizzato dal direttore ovvero dalla direttrice della Ripartizione provinciale Natura e paesaggio.
(3) Una volta terminata l’estrazione e prima di abbandonare il sito, esso deve essere ricomposto, riassestando il manto vegetale e lasciando l’area in condizioni conformi alle particolari caratteristiche della zona.