(1) La valutazione d’incidenza è richiesta per tutti i piani o progetti che possano avere un’incidenza significativa sul sito Natura 2000, ed è effettuata nell’ambito dei procedimenti di approvazione già previsti dalla normativa provinciale per i relativi piani e progetti.
(2) Gli organi individuali o collegiali preposti all’esame e all’approvazione dei piani e dei progetti ai sensi della normativa provinciale acquisiscono a tal fine il parere dell’esperto o incaricato della Ripartizione provinciale Natura e paesaggio in merito all’incidenza del piano o progetto sul sito e alla sua conservazione.
(3) Il o la proponente del piano o del progetto presenta la documentazione di cui all’allegato F ai fini della formulazione del parere di cui al comma 2.
(4) Fatto salvo quanto previsto al comma 5, un piano o progetto può essere approvato nonostante il parere negativo dell’esperto o incaricato della Ripartizione provinciale Natura e paesaggio, quando non esistono soluzioni alternative e quando deve essere realizzato per motivi imperativi di rilevante interesse pubblico, inclusi motivi di natura sociale o economica.
(5) Qualora nel sito si trovi un tipo di habitat prioritario naturale o una specie prioritaria, possono essere addotte soltanto considerazioni connesse con la salute dell’uomo e la sicurezza pubblica o relative a conseguenze positive di primaria importanza per l’ambiente ovvero, previo parere della Commissione europea, altri motivi imperativi di rilevante interesse pubblico.
(6) I provvedimenti di approvazione, per i casi di cui ai commi 4 e 5, dispongono, eventualmente anche a carico del o della proponente, le misure compensative necessarie per garantire la coerenza globale della rete ecologica europea Natura 2000. 14) 15)
Gli articoli 4, art. 8, comma 4, art. 11, commi 1 e 2, art. 22 comma, 6 e art. 33, comma 3, sono stati dichiarati costituzionalmente illegittimi con la sentenza 18 aprile 2011, n. 151. L'art. 22, comma 6, è stato poi così sostituito dall'art. 7, comma 5, della
L.P. 12 dicembre 2011, n. 14.
La Corte Costituzionale, con sentenza n. 278 del 12 dicembre 2012, ha dichirato non fondata la questione di leggittimità costituzionale dell'art. 22, comma 6, come modificato dall'art. 7, comma 5, della L.P. 12 diecembre 2011, n. 14.