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d) Legge provinciale12 maggio 2010 , n. 61)2)
Legge di tutela della natura e altre disposizioni

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1)
Pubblicata nel B.U. 25 maggio 2010, n. 21.
2)
Vedi anche l'art. 3, comma 1, del D.P.P. 18 settembre 2012, n. 31.

Art. 16 (Zone umide e sezioni aride)  delibera sentenza

(1)  Sono meritevoli di tutela le seguenti zone umide:

  1. le aree di interramento di acque stagnanti o a decorso lento;
  2. le formazioni di fragmiteto, tifeto, giuncheto, cariceto;
  3. i prati umidi e allagati con prevalenza di carici e giunchi;
  4. le torbiere;
  5. i boschi ripari;
  6. i boschi umidi;
  7. le aree sorgentizie;
  8. i torrenti e i fiumi con alveo ancora non regimentato e i fossi, compresa la vegetazione riparia.

(2)  Sono meritevoli di tutela le seguenti sezioni aride, che si caratterizzano per la ricca biodiversità e che risultano di notevole importanza per la conservazione di piante a diffusione spontanea o di animali selvatici protetti:

  1. prati aridi;
  2. le aree rocciose con vegetazione steppica;
  3. i versanti calanchivi.

(3)  Le zone umide meritevoli di tutela, i fossi e i rigagnoli aperti nonché le sezioni aride devono essere conservati, consentendo l’utilizzo ecosostenibile di queste superfici, purché non se ne pregiudichi la conservazione.

(4)  Non sono consentiti tutti gli interventi che possano distruggere o compromettere le aree di cui al comma 3.

(5)  Lo sfalcio di canneti e prati da strame è consentito nel periodo compreso tra il 1° settembre e il 15 marzo, mentre lo sfalcio a scopo di manutenzione delle fosse di bonifica è consentito nel periodo compreso tra il 15 luglio e il 15 marzo. Lo sfalcio a scopo di manutenzione delle fosse di bonifica può essere effettuato solo per settori. La Giunta provinciale approva sulla base di considerazioni naturalistiche e delle necessità provenienti da rischi da piene apposite linee guida di gestione, nelle quali possono essere previste deroghe ai periodi di sfalcio di cui sopra. 10)

massimeDelibera 12 aprile 2022, n. 264 - Approvazione delle linee guida di gestione ai sensi dell’articolo 16, comma 5, della legge provinciale 12 maggio 2010, n. 6, per lo sfalcio di canneti, fragmiteti e prati da strame
10)
L'art. 16, comma 5, è stato così sostituito dall'art. 7, comma 3, della L.P. 12 dicembre 2011, n. 14.
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