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d) Legge provinciale12 maggio 2010 , n. 61)2)
Legge di tutela della natura e altre disposizioni

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1)
Pubblicata nel B.U. 25 maggio 2010, n. 21.
2)
Vedi anche l'art. 3, comma 1, del D.P.P. 18 settembre 2012, n. 31.

Art. 2 (Diritto al godimento della natura ed alla ricreazione)

(1)  Chiunque ha diritto al godimento delle bellezze naturali e alla ricreazione nell’ambiente naturale.

(2)  Chiunque è obbligato nell’esercizio del diritto di cui al comma 1 ad avere cura della natura e del paesaggio e deve contribuire in base alle sue possibilità e nella responsabilità per le fonti naturali di vita a realizzare le finalità ed i principi della tutela della natura e deve comportarsi in modo tale che le fonti naturali di vita delle specie animali e vegetali selvatiche siano conservate, non compromesse e ricostituite.

(3)  L’utilizzazione agricola e forestale che conserva il paesaggio culturale ed è ecologicamente orientata riveste particolare importanza e contribuisce alla conservazione degli elementi paesaggistici lineari e puntiformi rilevanti per il bilancio naturale.

(4)  Il diritto di cui al comma 1 si esercita senza pregiudizio per i diritti del proprietario del terreno e dell’avente diritto all’uso.

(5)  L’esercizio del diritto di cui al comma 1 avviene di principio a proprio rischio. Salvo quanto previsto da altre norme, con ciò non vengono costituiti particolari doveri di cura e garanzia della sicurezza stradale gravanti sul proprietario del terreno oppure su altro avente diritto.

(6)  La ricreazione in parti dell’ambiente naturale può essere limitata, con regolamento di esecuzione, nella misura necessaria oppure vietata per motivi di tutela della natura e del paesaggio, in particolare per quanto riguarda l’inquinamento del suolo con immondizie ed escrementi in seguito al maggiore utilizzo per attività ricreative.

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