(1) L’amministrazione provinciale deve elaborare dei piani per la promozione della parità fra i generi, chiamati piani per la parità.
(2) I piani per la parità devono essere predisposti per un periodo di cinque anni e devono essere sottoposti a continua verifica.
(3) In base ai dati statistici acquisiti ai sensi dell’articolo 4, nei piani per la parità va stabilito con quali tempi e con quali misure in materia di organizzazione, di organico, di formazione e di aggiornamento nonché in quali unità organizzative debbano essere diminuiti e gradualmente rimossi l’eventuale sottorappresentazione di un genere ed eventuali svantaggi per il genere sottorappresentato.
(4) Se è prevista una riduzione dei posti in organico, nel piano si dovrà prevedere che la quota del genere sottorappresentato, con riferimento alle qualifiche funzionali e alle posizioni dirigenziali, resti almeno uguale.