(1) La parificazione delle dipendenti e dei dipendenti nell’economia privata e un ambiente di lavoro favorevole alla famiglia sono promossi con incentivi economici per i datori di lavoro.
(2) A tal fine, in sede di decisione su criteri e modalità per la concessione di contributi e agevolazioni economiche alle imprese e alle loro associazioni di rappresentanza, si deve tener conto della promozione del genere sottorappresentato, della promozione della compatibilità fra famiglia e lavoro e della classificazione della o del beneficiario dell’agevolazione come favorevole alla famiglia ai sensi della presente legge.
(3) La promozione del genere sottorappresentato nell’imprenditoria avviene con la concessione di particolari contributi.