(1) In tutti gli organi regolamentati per legge e nominati all’interno dell’amministrazione provinciale deve esserci una situazione di equilibrio fra i generi. 2)
(2) In tutti gli organi nominati dal Consiglio provinciale ovvero dalla Giunta provinciale deve esserci, a eccezione degli organi politici e della commissione provinciale per le pari opportunità, una situazione di equilibrio fra i generi. 3)
(3) Nei casi in cui la nomina di singoli componenti di organi spetta al Consiglio provinciale ovvero alla Giunta provinciale, le nomine devono avvenire secondo un rapporto equilibrato fra i generi. 4)
(4) Per le società a partecipazione provinciale, nei casi in cui la nomina di singole ovvero singoli componenti di organi o funzioni spetta alla Giunta provinciale, le nomine devono avvenire secondo un rapporto equilibrato fra i generi. 5)
(5) In tutti gli organi di cui ai commi 1 e 2 devono essere rappresentati entrambi i generi, con le eccezioni di cui al comma 2. Il membro effettivo e il membro supplente devono essere dello stesso genere con arrotondamento all’unità inferiore in caso di cifra decimale inferiore a cinquanta e con arrotondamento all’unità superiore in caso di cifra decimale pari o superiore a cinquanta. 6)