In vigore al

RICERCA:

Ultima edizione

b) Legge provinciale 8 febbraio 2010 , n. 41)
Istituzione e disciplina del consiglio dei comuni

Visualizza documento intero
1)
Pubblicata nel Suppl. n. 2 al B.U. 23 febbraio 2010, n. 8.

Art. 5 (Organizzazione e funzionamento del Consiglio)

(1)  Il Consiglio ha autonomia normativa e organizzativa, e opera in posizione di indipendenza funzionale.

(2)  Il Consiglio adotta il proprio regolamento a maggioranza assoluta dei componenti.

(3)  Salvo quanto stabilito dalla presente legge, il regolamento disciplina le modalità di convocazione e di svolgimento delle sedute, le condizioni per la validità delle deliberazioni nonché le procedure di funzionamento e di organizzazione dei lavori, ivi comprese le modalità per lo svolgimento di consultazioni della generalità dei comuni.

(4)  Il Consiglio, con votazioni separate e a maggioranza assoluta dei componenti, elegge tre vicepresidenti, appartenenti, rispettivamente, al gruppo linguistico tedesco, al gruppo linguistico italiano e al gruppo linguistico ladino. La/il vicepresidente appartenente al gruppo linguistico italiano è proposto dai componenti designati dal comune capoluogo o che rappresentano il comune capoluogo. Quantomeno una/un vicepresidente deve appartenere a un genere diverso da quello della/del presidente del Consiglio dei Comuni. 7)

(5)  Il regolamento può prevedere la costituzione di un ufficio di presidenza e di commissioni interne; può prevedere casi nei quali funzioni del Consiglio sono esercitate da questi organismi.

(6)  Il regolamento può prevedere casi nei quali ai lavori del Consiglio e delle sue articolazioni interne partecipano altri soggetti, senza diritto di voto.

(7)  Il Consiglio dei Comuni può svolgere le sedute anche in forma di tele- o videoconferenza ed effettuare votazioni elettroniche. Il regolamento del Consiglio dei Comuni contiene ulteriori disposizioni organizzative relative a tali forme di svolgimento delle sedute e delle votazioni e garantisce l’identificazione dei partecipanti e la partecipazione in tempo reale. Il regolamento assicura inoltre le più celeri modalità di circolazione degli atti e di espressione delle rispettive posizioni tra i componenti il Consiglio, anche tramite l’uso di strumentazione informatica, in raccordo con le procedure tecniche in uso presso la Provincia e il Consiglio provinciale; esso disciplina le forme di pubblicità dei lavori del Consiglio. 8)

(8)  Il Consiglio può avvalersi del personale e delle strutture messe a disposizione dall’organismo maggiormente rappresentativo dei comuni, dal Consiglio provinciale, dalla Giunta provinciale, da singoli comuni, dalle comunità comprensoriali, così come dai loro enti strumentali; i rapporti relativi, anche finanziari, sono regolati da apposite convenzioni.  In ogni caso, la dotazione di personale deve essere adeguata alle competenze assegnate al Consiglio dalle leggi e al connesso fabbisogno di assistenza tecnica, giuridica e di supporto del Consiglio. Se l’assistenza tecnica, giuridica e il supporto del Consiglio sono assicurati dall’organismo maggiormente rappresentativo dei comuni, il Consiglio provinciale corrisponderà a questo organismo un compenso annuo di euro 150.000,00 più IVA. Tale importo è soggetto all’aggiustamento dell’inflazione che si applica al momento della conclusione della rispettiva convenzione. 9)

(9)  Il Consiglio presenta entro il 15 settembre di ogni anno alla Presidenza del Consiglio provinciale un progetto programmatico delle sue attività, corredato della relativa previsione di spesa, per l’approvazione. La gestione delle relative spese avviene a norma del regolamento interno di amministrazione e di contabilità del Consiglio provinciale. Per l’erogazione delle spese la Presidente o il Presidente del Consiglio provinciale autorizza, a carico degli appositi stanziamenti del bilancio del Consiglio provinciale, aperture di credito a favore di una funzionaria delegata o di un funzionario delegato, scelta o scelto tra i dipendenti del Consiglio provinciale.  Detta funzionaria o detto funzionario provvede al pagamento delle spese secondo la vigente normativa provinciale in materia di funzionari delegati e sulla base delle istruzioni del/della presidente del Consiglio e trasmette i rendiconti periodici dei pagamenti effettuati a carico delle aperture di credito, insieme alla relativa documentazione giustificativa, all’ufficio amministrazione del Consiglio provinciale per il riscontro amministrativo-contabile. 10)

(10)  Prima dell’approvazione, la proposta di regolamento è trasmessa all’Ufficio di presidenza del Consiglio provinciale, che può formulare osservazioni per i profili attinenti al raccordo procedurale tra Consiglio e Consiglio provinciale.

7)
L'art. 5, comma 4, è stato così sostituito dall'art. 4, comma 1, della L.P. 31 agosto 2022, n. 11. Vedi anche l'art. 10 della L.P. 31 agosto 2022, n. 11.
8)
L'art. 5, comma 7, è stato così sostituito dall'art. 4, comma 2, della L.P. 31 agosto 2022, n. 11.
9)
L'art. 5, comma 8, è stato così integrato dall'art. 4, comma 3, della L.P. 31 agosto 2022, n. 11.
10)
L'art. 5, comma 9, è stato così modificato dall'art. 4, comma 4, della L.P. 31 agosto 2022, n. 11.
ActionActionNorme costituzionali
ActionActionNormativa provinciale
ActionActionI Alpinismo
ActionActionII Lavoro
ActionActionIII Miniere
ActionActionIV Comuni e comunità comprensoriali
ActionActionA Comuni
ActionActiona) Legge provinciale 11 giugno 2003, n. 10 
ActionActionb) Legge provinciale 8 febbraio 2010 , n. 4
ActionActionArt. 1 (Istituzione)
ActionActionArt. 2 (Composizione, elezione e nomina dei componenti)
ActionActionArt. 3 (Elezione della/del presidente) 
ActionActionArt. 4 (Durata in carica, rinnovo e decadenza)
ActionActionArt. 5 (Organizzazione e funzionamento del Consiglio)
ActionActionArt. 6 (Parere obbligatorio del Consiglio)  
ActionActionArt. 7 (Iniziativa legislativa e iniziativa referendaria)  
ActionActionArt. 8 (Competenze in materia di finanza locale)
ActionActionArt. 9 (Altre competenze del Consiglio)
ActionActionArt. 10 (Conferenza per i rapporti tra la Provincia e i comuni)
ActionActionArt. 11 (Indennità e rimborsi spese)
ActionActionArt. 12 (Seduta congiunta)
ActionActionArt. 13 (Norma finanziaria)
ActionActionArt. 14 (Abrogazione)
ActionActionArt. 15 (Norme transitorie e finali)
ActionActionc) Decreto del Presidente della Provincia 13 aprile 2017, n. 15
ActionActiond) Legge provinciale 16 novembre 2017, n. 18
ActionActione) Legge provinciale 31 agosto 2022, n. 11
ActionActionf) Decreto del Presidente della Provincia 10 maggio 2023, n. 10
ActionActionB Comunità comprensoriali
ActionActionV Formazione professionale
ActionActionVI Difesa del suolo - opere idrauliche
ActionActionVII Energia
ActionActionVIII Finanze
ActionActionIX Turismo e industria alberghiera
ActionActionX Assistenza e beneficenza
ActionActionXI Esercizi pubblici
ActionActionXII Usi civici
ActionActionXIII Ordinamento forestale
ActionActionXIV Igiene e sanità
ActionActionXV Utilizzazione acque pubbliche
ActionActionXVI Commercio
ActionActionXVII Artigianato
ActionActionXVIII Libro fondiario e catasto
ActionActionXIX Caccia e pesca
ActionActionXX Protezione antincendi e civile
ActionActionXXI Scuole materne
ActionActionXXII Cultura
ActionActionXXIII Uffici provinciali e personale
ActionActionXXIV Tutela del paesaggio e dell' ambiente
ActionActionXXV Agricoltura
ActionActionXXVI Apprendistato
ActionActionXXVII Fiere e mercati
ActionActionXXVIII Lavori pubblici, servizi e forniture
ActionActionXXIX Spettacoli pubblici
ActionActionXXX Territorio e paesaggio
ActionActionXXXI Contabilità
ActionActionXXXII Sport e tempo libero
ActionActionXXXIII Viabilità
ActionActionXXXIV Trasporti
ActionActionXXXV Istruzione
ActionActionXXXVI Patrimonio
ActionActionXXXVII Attività economiche
ActionActionXXXVIII Edilizia abitativa agevolata
ActionActionXXXIX Leggi di contenuto vario (Omnibus)
ActionActionDelibere della Giunta provinciale
ActionActionSentenze della Corte costituzionale
ActionActionSentenze T.A.R.
ActionActionIndice cronologico