(1) È istituita la Conferenza per i rapporti tra la Provincia e i comuni, per la definizione di intese tra la Giunta provinciale e il Consiglio. La Conferenza si riunisce su richiesta di uno dei due organi.
(2) La Conferenza è costituita con la partecipazione della/del presidente della Provincia, dei/delle componenti della Giunta provinciale e dei/delle componenti del Consiglio. 15)
(3) Con apposita intesa è adottato il regolamento di organizzazione e funzionamento della Conferenza.
(4) Le intese sono approvate con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti della Giunta provinciale e della maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio.
(5) Le intese sono sottoscritte dalla/dal presidente della Provincia e dalla/dal presidente del Consiglio. Le intese sono pubblicate nel Bollettino ufficiale della Regione. 16)
(6) Il regolamento di organizzazione e funzionamento della Conferenza prevede i casi nei quali le intese possono essere definite con procedura semplificata mediante sottoscrizione da parte della/del presidente della Provincia e della/del presidente del Consiglio, previa approvazione dello schema di intesa a maggioranza assoluta dei componenti rispettivamente della Giunta provinciale e del Consiglio. 17)