(1) Nell’ottica delle finalità di cui all’articolo 14 è istituita presso il Dipartimento all'Urbanistica, ambiente ed energia l’Agenzia per l’energia - Alto Adige, di seguito denominata Agenzia. L’Agenzia è un ente strumentale economico della Provincia con personalità giuridica di diritto pubblico, dotato di autonomia organizzativa, amministrativa, contabile e patrimoniale, sottoposto alla vigilanza della Giunta provinciale. 13)
(2) Finalità dell’Agenzia è la promozione, il coordinamento e la realizzazione di misure e progetti per l’erogazione di energia a basso impatto ambientale e per un uso intelligente, efficiente e sostenibile dell’energia nell’ambito privato e pubblico e nei processi produttivi e del settore terziario. L’Agenzia sviluppa iniziative, servizi e attività di interesse pubblico per favorire l’innovazione e uno sviluppo sostenibile. Per il raggiungimento delle sue finalità l’Agenzia svolge, anche in collaborazione con soggetti pubblici e privati, attività di informazione, sensibilizzazione, formazione, valutazione e verifica tecnica, certificazione, ricerca e sviluppo e di trasferimento di conoscenze, ispirandosi ai principi di efficacia, efficienza ed economicità. Come centro di competenza, l’Agenzia ha il compito istituzionale di elaborare e supportare la pianificazione strategica, le politiche energetiche ed ambientali e i relativi strumenti di attuazione per la Provincia autonoma di Bolzano. 14)
(3) Nello statuto dell’Agenzia, da approvarsi dalla Giunta provinciale, sono disciplinati gli organi e l’organizzazione interna, il funzionamento dell’Agenzia e ogni altro aspetto amministrativo e gestionale non espressamente disciplinato nel presente articolo. Nello statuto vengono altresì definite le modalità di determinazione delle tariffe per l’attività di certificazione dell’Agenzia.
(4) La Giunta provinciale è autorizzata ad assegnare all’Agenzia un finanziamento annuale a sostegno delle attività istituzionali e delle spese di gestione sulla base di un programma annuale. La Giunta provinciale è altresì autorizzata a mettere a disposizione dell’Agenzia, a titolo di comodato, locali, attrezzature e arredamenti.
(5) La Giunta provinciale è autorizzata ad adottare tutte le misure idonee a garantire il subentro dell’Agenzia in tutti i rapporti giuridici in essere in capo alla società “Agenzia Casaclima S.r.l”, ivi compresi quelli relativi al personale, che verranno definiti con apposita regolamentazione. 15)