(1) La presente legge non comporta maggiori spese a carico del bilancio provinciale.
(2) Le disposizioni di cui all’articolo 2 si applicano a tutti gli esercizi pubblici, anche se questi hanno ottenuto la licenza prima della data di entrata in vigore della presente legge.
La presente legge sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.