Pubblicata nel B.U. 19 ottobre 2010, n. 42.
(1) Per l’esercizio finanziario 2010 il livello massimo di cui all’articolo 6, comma 1, della presente legge è stabilito in 200 milioni di euro ed è interamente riferito a operazioni finanziarie già autorizzate con leggi provinciali.
La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.