(1) Le seguenti disposizioni sono abrogate dal 1° settembre 2014:
(2) Dall’entrata in vigore delle indicazioni provinciali di cui all’articolo 9 e all’articolo 10, comma 4, le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano ai licei, agli istituti tecnici e agli istituti di istruzione professionale:
(3) Con decorrenza dall’entrata in vigore del regolamento di cui all’articolo 14, comma 1, sono abrogati gli articoli 16 e 17 della legge provinciale 29 giugno 2000, n. 12, e successive modifiche, e l’articolo 9 della legge provinciale 16 luglio 2008, n. 5.
(4) Sono abrogate le seguenti disposizioni: