(1) Sono opere di miglioramento fondiario quelle eseguite per l’interesse particolare degli immobili inclusi nel comprensorio consortile. Vi rientrano:
(2) La Giunta provinciale può concedere ai consorzi di miglioramento fondiario contributi per l’esecuzione, il ripristino e la manutenzione straordinaria delle opere di miglioramento fondiario nonché per l’acquisto degli immobili e del macchinario a tali fini necessari.