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d) Legge provinciale 28 settembre 2009 , n. 51)
Norme in materia di bonifica

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1)
Pubblicata al supplemento 3, del B.U. 20 ottobre 2009, n. 43

Art. 35 (Assegnazione dei fondi)

(1)  Il possesso dei fondi di nuova assegnazione deve conseguirsi, di regola, all’inizio dell’annata agraria successiva a quella in cui il piano ha avuto completa esecuzione.

(2)  Fino alla consegna, chi ha il possesso dei fondi ne fa propri i frutti e risponde dei danni, esclusi quelli cagionati da caso fortuito o forza maggiore.

(3)  Tutti i pagamenti da effettuare al fine di evitare pregiudizi economici tra le parti, in conseguenza dei frutti pendenti, del diverso stato di fertilità dei fondi e di altre cause, devono essere eseguiti al momento della consegna. In caso di controversie sulla valutazione e liquidazione dei pregiudizi economici suddetti, il consorzio procede, per mezzo dei suoi tecnici, alla descrizione dello stato di consistenza dei fondi e determina la somma che provvisoriamente deve essere pagata al momento della consegna.

(4)  I pagamenti per conguaglio devono essere fatti al consorzio, il quale versa le somme ricevute agli aventi diritto entro il termine di 180 giorni dall’incasso.

(5)  Quando il conguaglio è dovuto al proprietario di un fondo su cui grava un diritto reale di godimento, la somma relativa è investita in titoli del debito pubblico vincolati a favore del titolare del diritto suddetto; quando invece il conguaglio è dovuto per un diritto reale di garanzia esistente sul fondo, la somma è depositata presso l’istituto di credito al quale è assegnato il servizio di tesoreria del consorzio.

(6)  Successivamente all’approvazione del piano di ricomposizione fondiaria è presentata domanda di intavolazione del piano presso l’ufficio tavolare territorialmente competente. 10)

(7)  Se la dimensione di un fondo non consente una coltivazione razionale, su proposta del coltivatore interessato, si può rinunciare a una nuova assegnazione. In questo caso, dopo l’approvazione del piano da parte della Giunta provinciale, il consorzio paga, a titolo di indennizzo, una somma corrispondente al valore del fondo, stimato ai sensi dell’articolo 34, comma 7.

(8)  I fondi accorpati attraverso piani di ricomposizione fondiaria, approvati dalla Giunta provinciale, sono soggetti a vincolo di durata ventennale di indivisibilità. Tale vincolo deve essere espressamente indicato nell’atto di approvazione del piano e annotato nel libro fondiario.

(9)  Nei casi di trasferimento di proprietà per motivi di successione, per variazioni della destinazione urbanistica o per altre ragioni oggettive, il vincolo di cui al comma 8 può essere revocato mediante provvedimento del direttore dell’ufficio competente per la bonifica presso la Ripartizione provinciale Agricoltura.

10)
L'art. 35, comma 6, è stato così sostituito dall'art. 20, comma 2, della L.P. 20 dicembre 2012, n. 22.
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