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d) Legge provinciale 28 settembre 2009 , n. 51)
Norme in materia di bonifica

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1)
Pubblicata al supplemento 3, del B.U. 20 ottobre 2009, n. 43

Art. 34 (Piano di ricomposizione fondiaria)

(1)  Il piano di ricomposizione fondiaria, oltre alla descrizione analitica e motivata della nuova sistemazione dei terreni, deve contenere:

  1. l’indicazione dei terreni interessati;
  2. l’indicazione dei diritti reali preesistenti e dei nomi dei relativi titolari, sulla base delle denunzie dei proprietari e delle risultanze dei pubblici registri, nonché la determinazione della parte dei terreni su cui devono essere trasferiti i diritti indicati all’articolo 33;
  3. l’elenco descrittivo delle servitù prediali richieste dalla nuova sistemazione, anche se corrispondono a quelle preesistenti;
  4. la descrizione delle opere d’interesse comune, necessarie per la riunione dei fondi e la migliore utilizzazione di essi;
  5. l’indicazione dei conguagli eventualmente dovuti;
  6. il preventivo della spesa e della ripartizione di essa.

(2)  Il piano deve essere compilato, per quanto possibile, d’intesa con i proprietari interessati, e depositato per la durata di 45 giorni presso la segreteria dei comuni interessati dal piano di ricomposizione fondiaria.

(3)  Dell’effettuato deposito deve essere data notizia entro 15 giorni, con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, ai proprietari interessati, ai creditori ipotecari e agli altri titolari di diritti reali di cui al comma 1, lettera b), con espressa menzione della possibilità di presentare ricorso ai sensi del comma 4.

(4)  Contro il piano di ricomposizione di cui al comma 3, l’interessato può presentare ricorso alla Giunta provinciale nel termine di 45 giorni dalla data in cui l’interessato ha ricevuto l’avviso previsto dal comma 3. Dal ricorso è comunque esclusa la stima dei fondi facenti parte del piano.

(5)  I ricorsi devono essere presentati alla segreteria del comune ove è avvenuto il deposito, che ne rilascia ricevuta.

(6)  Decorso il termine anzidetto, il sindaco trasmette alla Ripartizione provinciale Agricoltura il piano di ricomposizione fondiaria e tutti i ricorsi pervenuti.

(7)  Il valore degli appezzamenti fondiari viene stimato da una commissione nominata dal consorzio, in rapporto all’utile costante che possono dare con una coltivazione ordinaria, condotta secondo le regole del buon agricoltore, tenendo conto della loro destinazione urbanistica e della tutela paesaggistica. I risultati della stima ed i criteri ai quali la commissione si è attenuta vengono depositati per almeno 15 giorni presso la segreteria dei comuni interessati dal piano di ricomposizione fondiaria. Dell’avvenuto deposito deve essere data notizia mediante pubblicazione, per la medesima durata, all’albo del comune e su due quotidiani locali.

(8)  Entro 30 giorni dall’ultimo giorno della pubblicazione gli interessati possono ricorrere contro il risultato della stima e contro i criteri della stima alla Giunta provinciale, che fissa definitivamente il valore e ne informa il ricorrente.

(9)  Sulla base del parere rilasciato dal comitato tecnico-amministrativo di cui all’articolo 28, la Giunta provinciale approva il piano e decide sui ricorsi.

(10)  Mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno il consorzio è informato dell’approvazione del piano e gli interessati sono informati delle decisioni sui ricorsi.

(11)  L’approvazione del piano produce i trasferimenti di proprietà e degli altri diritti reali, nonché la costituzione di tutte le servitù prediali previste nel piano stesso.

(12)  Il provvedimento di approvazione del piano di ricomposizione fondiaria, che determina i trasferimenti di cui al comma 11, costituisce titolo per l’apposita trascrizione dei beni immobili trasferiti.

(13)  Il trasferimento della proprietà e degli altri diritti reali sui beni oggetto di assegnazione ha natura costitutiva ed estingue qualsiasi altro diritto reale gravante sui beni stessi.

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