(1) La Giunta provinciale può concedere contributi ai consorzi di bonifica per l’esecuzione, il ripristino e la manutenzione straordinaria delle opere di miglioramento fondiario, per l’acquisto di immobili nonché del macchinario a tali fini necessari.
(2) La Giunta provinciale può concedere contributi ai consorzi di bonifica per le spese di gestione nonché ai consorzi di bonifica di secondo grado per l’attività di assistenza e consulenza amministrativa, contabile e tecnica a favore dei consorzi associati e per l’espletamento di compiti connessi al monitoraggio delle risorse irrigue a favore della Provincia ai sensi dell’articolo 7, comma 2. 3)