(1) Il consiglio d’amministrazione:
(2) In caso di necessità e d’urgenza il consiglio d’amministrazione può deliberare anche sulle materie di competenza del consiglio dei delegati, eccezione fatta per quelle previste dall’articolo 12, comma 5, lettere a), b), c), d), e), f), g) e m). I provvedimenti così emanati perdono qualsiasi efficacia se non vengono ratificati dal consiglio dei delegati nella sua prima riunione successiva.
(3) Avverso le deliberazioni del consiglio d’amministrazione è ammesso ricorso al consiglio dei delegati da parte di tutti i soggetti ad obbligo di contribuenza entro 30 giorni dalla data di pubblicazione all’albo consortile.
(4) Il numero dei membri del consiglio d’amministrazione aventi diritto a compensi non può superare quello di due. Non sono considerati compensi i gettoni di presenza nei limiti previsti dalle vigenti norme provinciali.