Pubblicata nel B.U. 15 settembre 2009, n. 38.
(1) Le disposizioni di cui all’articolo 4, comma 1, della presente legge riguardanti il periodo di svolgimento dei referendum si applicano a partire dal 1° gennaio 2010. Il Presidente della Provincia indice i referendum che possono essere dichiarati procedibili alla data di entrata in vigore della presente legge, fissando la data per lo svolgimento contestuale degli stessi in una domenica compresa tra il 1° ottobre e il 30 novembre 2009. Si applica la legge provinciale 18 novembre 2005, n. 11, recante “Iniziativa popolare e referendum”, come modificata dalla presente legge.