(1) La Giunta provinciale, al fine di dare completa ed integrale attuazione del Protocollo d’intesa stipulato in data 1º agosto 2007 con il Ministro delle politiche agricole e forestali, con l’Unione Nazionale Incremento Razze Equine (UNIRE) e con il Comune di Merano, come modificato con l’atto integrativo stipulato in data 20 febbraio 2008, è autorizzata a negoziare con il Comune di Merano le modalità di finanziamento delle quote non coperte dal contributo statale tramite l’UNIRE, a valere sul fondo di rotazione di cui all’articolo 7-bis della legge provinciale 14 febbraio 1992, n. 6, e successive modifiche.