(1)64)
(2)65)
(3)66)
(4)67)
(5)68)
(6)69)
(7)70)
(8)71)
(9) Sono abrogati il comma 2 dell’articolo 3, il comma 4 dell’articolo 4, l’articolo 5, il comma 3 dell’articolo 7, l’articolo 8, il comma 2 dell’articolo 9 e l’articolo 12 della legge provinciale 23 agosto 1988, n. 38, e successive modifiche.
(10) Le disposizioni del presente articolo si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2010. Il consiglio d’amministrazione in carica alla data di entrata in vigore della presente legge resta prorogato sino al 31 dicembre 2009.