Pubblicata nel Supplemento n. 1 al B.U. 4 novembre 2008, n. 45.
(1) L’ammontare dei sussidi di cui all’articolo 76 della legge regionale 8 agosto 1983, n. 7, e successive modifiche, è rivalutato secondo i criteri di cui all’articolo 14, comma 1, della legge provinciale 7 gennaio 1977, n. 9, e successive modifiche.