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a) Legge provinciale 19 settembre 2008, n. 71)
Disciplina dell'agriturismo

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1)
Pubblicata nel B.U. 30 settembre 2008, n. 40.

Art. 8 (Comunicazione di inizio attività)

(1)  L'esercizio delle attività di cui all'articolo 2 può essere intrapreso immediatamente dopo la presentazione della denuncia di inizio attività da parte dell'interessato al comune in cui viene esercitata l'attività agrituristica. La comunicazione deve contenere:

  1. la dichiarazione attestante il possesso della qualifica di imprenditore agricolo ai sensi dell'articolo 2, comma 1;
  2. la descrizione dettagliata delle attività che si intendono svolgere;
  3. l'indicazione degli edifici e delle aree da adibirsi all'attività;
  4. la specificazione della capacità ricettiva e, in caso di alloggio, il numero dei posti letto assegnati su domanda; 6)
  5. l'indicazione dei periodi di esercizio;
  6. indicazioni circa l'apporto di prodotti propri e di aziende agricole della zona, se richieste.

(2)  Alla comunicazione vanno allegati:

  1. idonea documentazione dalla quale emerga l'ubicazione e le dimensioni dell'azienda agricola;
  2. la documentazione comprovante un'ade-guata formazione professionale, posseduta dall'imprenditore o da un familiare che partecipa attivamente allo svolgimento dell'attività agrituristica.

(3)  Il comune, compiuti i necessari accertamenti, può, entro 60 giorni, formulare rilievi motivati prevedendo i relativi tempi di adeguamento, senza sospensione dell'attività in caso di lievi carenze e irregolarità. Nel caso di gravi carenze e irregolarità può disporre l'immediata sospensione dell'attività sino alla loro rimozione da parte dell'interessato, opportunamente verificata, entro il termine stabilito dal comune stesso.

(4)  Il comune rilascia l'attestazione di iscrizione nell'elenco comunale degli abilitati all'esercizio delle attività agrituristiche qualora, in seguito agli accertamenti eseguiti, non riscontri carenze o irregolarità oppure, se riscontrate, non appena le stesse siano state rimosse.

(5)  Contro il provvedimento di diniego di iscrizione nel registro comunale è ammesso ricorso alla Giunta provinciale entro 30 giorni dalla data della notificazione o della comunicazione in via amministrativa del provvedimento stesso o da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza.

(6)  L'esercizio dell'attività agrituristica non è consentito, salvo che abbiano ottenuto la riabilitazione, a coloro che:

  1. nell'ultimo triennio hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, condanna per uno dei delitti previsti dagli articoli 442, 444, 513, 515 e 517 del codice penale, o per uno dei delitti in materia di igiene e di sanità o di frode nella preparazione degli alimenti, previsti da leggi speciali;
  2. sono sottoposti a misure di prevenzione ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, e successive modifiche, o sono stati dichiarati delinquenti abituali.

(7)  Ai fini del monitoraggio del settore agrituristico provinciale e ai fini promozionali, anche da parte di enti ed associazioni autorizzate del settore agricolo, i comuni sono tenuti ad immettere i dati relativi agli imprenditori agricoli iscritti nell'elenco comunale di cui al comma 4, nell'archivio provinciale degli esercizi ricettivi. 7)

6)
La lettera d) dell'art. 8, comma 1, è stata così sostituita dall'art. 16, comma 1, della L.P. 16 agosto 2022, n. 10.
7)
L'art. 8, comma 7, è stato così modificato dall'art. 20, comma 5, della L.P. 27 marzo 2020, n. 2.
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ActionActiona) Legge provinciale 19 settembre 2008, n. 7
ActionActionArt. 1 (Finalità)
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