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a) Legge provinciale 19 settembre 2008, n. 71)
Disciplina dell'agriturismo

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1)
Pubblicata nel B.U. 30 settembre 2008, n. 40.

Art. 2 (Definizione di attività agrituristiche)       delibera sentenza

(1)  Per attività agrituristiche si intendono le attività di ricezione e ospitalità esercitate dagli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del codice civile, anche nella forma di società di persone, oppure associati fra loro - di seguito denominati imprenditori agricoli - attraverso l'utilizzazione della propria azienda in rapporto di connessione con le attività di coltivazione del fondo, di silvicoltura e di allevamento di animali.

(2)  Allo svolgimento dell'attività agrituristica devono essere addetti prevalentemente l'imprenditore agricolo e i suoi familiari ai sensi degli articoli  230-bis  e 230-ter  del codice civile. Gli addetti allo svolgimento dell'attività agrituristica sono considerati lavoratori agricoli ai fini della vigente disciplina previdenziale, assicurativa e fiscale. 2)

(3)  Rientrano fra le attività agrituristiche:

  1. dare ospitalità in alloggi  presso la sede dell'azienda; 3)
  2. somministrare pasti e bevande presso la sede aziendale ("Hofschank"), su malghe in esercizio ("Almschank"), nei ristori di campagna, lungo la rete ciclabile ai sensi della normativa vigente oppure in forma di party-service;
  3. organizzare, anche all'esterno dei beni fondiari nella disponibilità dell'impresa, attività ricreative, culturali, didattiche, di pratica sportiva, escursionistiche e di ippoturismo, e organizzare presso l'azienda degustazioni di prodotti agricoli propri e della zona nonché attività di assistenza a persone, anche per mezzo di convenzioni con gli enti locali, finalizzate alla valorizzazione del territorio e del patrimonio rurale.

(4)  Le attività di cui al comma 3 possono essere esercitate congiuntamente e disgiuntamente. Le attività di somministrazione di pasti e bevande presso l'azienda e nei ristori di campagna sono incompatibili tra di loro.  L’attività di ospitalità non è compatibile con l’attività ricettiva svolta in forma professionale. 4)

(5)  Per aziende agricole della zona si intendono quelle collocate in ambito provinciale, ivi incluse cooperative di trasformazione e di commercializzazione di prodotti agricoli.

(6)  Ai sensi dell'articolo 2, comma 5, della legge 20 febbraio 2006, n. 96, ai fini del riconoscimento delle diverse qualifiche di imprenditore agricolo nonché della priorità nell'erogazione dei contributi e, comunque, ad ogni altro fine che non sia di carattere fiscale, il reddito proveniente dall'attività agrituristica è considerato reddito agricolo.

massimeDelibera 31 gennaio 2023, n. 99 - Attività di agriturismo: Criteri per le eccezioni per l'aumento dei posti letto
massimeDelibera 9 dicembre 2008, n. 4617 - Determinazione dei presupposti per lo svolgimento dell'attività agrituristica (modificata con delibera n. 526 del 10.04.2012, delibera n. 222 del 31.03.2020 e delibera n. 261 del 16.03.2021)
2)
L'art. 2, comma 2, è stato così modificato dall'art. 20, comma 1, della L.P. 27 marzo 2020, n. 2.
3)
La lettera a), dell'art. 2, comma 3, è stata così modificata dall'art. 20, comma 2, della L.P. 27 marzo 2020, n. 2.
4)
L'art. 2, comma 4, è stato così modificato dall'art. 20, comma 3, della L.P. 27 marzo 2020, n. 2.
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ActionActiona) Legge provinciale 19 settembre 2008, n. 7
ActionActionArt. 1 (Finalità)
ActionActionArt. 2 (Definizione di attività agrituristiche)      
ActionActionArt. 3 (Connessione con l'attività agricola)   
ActionActionArt. 4 (Locali)  
ActionActionArt. 5 (Ospitalità)
ActionActionArt. 6 (Ristorazione)
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