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a) Legge provinciale 19 settembre 2008, n. 71)
Disciplina dell'agriturismo

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1)
Pubblicata nel B.U. 30 settembre 2008, n. 40.

Art. 16 (Norme transitorie)

(1)  Gli imprenditori agricoli che, alla data di entrata in vigore della presente legge, sono iscritti nell'elenco provinciale degli operatori agrituristici devono adeguarsi, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, alle disposizioni più restrittive previste dalla legge stessa.

(2)  In deroga a quanto stabilito al comma 1, gli imprenditori agricoli iscritti nell'elenco provinciale degli operatori agrituristici alla data di entrata in vigore della presente legge non devono comprovare l'adeguata formazione professionale di cui all'articolo 8, comma 2, lettera b).

(3)  Gli imprenditori agricoli che, alla data di entrata in vigore della presente legge, sono iscritti per l'attività "ospitalità su malghe" possono continuare ad esercitarla in deroga a quanto stabilito al comma 1.

(4)  I gestori di ristori di campagna che, alla data di entrata in vigore della presente legge, esercitano l'attività ai sensi della legge provinciale 12 agosto 1978, n. 39, e successive modifiche, devono adeguarsi alle disposizioni della presente legge entro un anno dalla data di entrata in vigore della stessa.

(5)  Gli imprenditori agricoli che, alla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono iscritti nell’elenco comunale degli operatori agrituristici devono adeguarsi, per l’attività di ospitalità presso la sede dell’azienda, entro due anni alle disposizioni dell’articolo 2, comma 3, lettera a), e comma 4. Gli imprenditori agricoli che non si sono adeguati entro il termine prescritto alle disposizioni dell'articolo 2, comma 3, lettera a), possono esercitare l'attività di ospitalità in alloggi ai sensi della legge provinciale 11 maggio 1995, n. 12, e successive modifiche. 10)

(6)  Il periodo di adeguamento di cui al comma 5 si applica anche per il rilevamento di un’impresa agricola. 11)

10)
L'art 16, comma 5, è stato aggiunto dall'art. 20, comma 7, della L.P. 27 marzo 2020, n. 2.
11)
L'art. 16, comma 6, è stato aggiunto dall'art. 6, comma 1, della L.P. 11 gennaio 2021, n. 1.
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