(1) Per favorire la multifunzionalità in agricoltura e la differenziazione dei redditi agricoli, la Provincia autonoma di Bolzano può concedere aiuti agli imprenditori agricoli che esercitano le attività di cui all’articolo 2. 8)
(2) La Provincia autonoma di Bolzano è autorizzata a concedere a enti e associazioni del settore agricolo contributi fino al 75 per cento delle spese riconosciute ammissibili, per la realizzazione di studi e indagini, manifestazioni, convegni, materiale divulgativo e altre iniziative relative all'agriturismo.