(1) La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.
(2) Gli articoli 2, 3, 6, 8, 10 e 11 nonché le disposizioni del capo III, relative alla scuola del primo ciclo di istruzione, trovano applicazione a decorrere dall’anno scolastico 2009/2010, gli articoli 4, 5, 7 e 9 del capo II, relativi alla scuola dell’infanzia, con effetto dalla data di entrata in vigore dei regolamenti di esecuzione concernenti la scuola dell’infanzia. 42)
(3) Fino all'approvazione delle indicazioni provinciali di cui all'articolo 15 le scuole primarie e le scuole secondarie di primo grado sperimentano le disposizioni della presente legge nell'anno scolastico 2008/2009, sulla base delle deliberazioni della Giunta provinciale vigenti per l'anno scolastico 2007/2008 sulla riforma scolastica.
(4) La disciplina dei commi 1, 2 e 3 dell'articolo 18, relativa alle scuole di musica provinciali, è applicata in via transitoria anche ai corsi del conservatorio istituiti secondo l'ordinamento precedente alla legge 21 dicembre 1999, n. 508.